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Scatta quindi già da oggi 10 ottobre 2023 il computo dei 60 giorni entro i quali vanno comunicati i dati.
Ricordiamo che le sanzioni amministrativa pecuniaria, in capo agli amministratori della società/ente di diritto privato, vanno da 103 € a 1.032 € ex art. 2630 c.c.. La verifica ed un eventuale approfondimento delle casistiche più complicate può evitare a voi ed ai vostri clienti non tanto la sanzione amministrativa pecuniaria, in fin dei conti sostenibile, quanto la sanzione penale prevista dall’art. 55 del D.lgs.231/2007: la reclusione da 6 mesi a 3 anni ed una multa da 10.000 € a 30.000 €, applicabile sia al cliente che fornisce dati falsi, sia al professionista che li utilizza e conserva ai fini degli adempimenti antiriciclaggio.
Da non dimenticare, inoltre, che l’attivazione del Registro dei Titolari Effettivi e la sua consultazione da parte del professionista, non esimerà quest’ultimo dagli obblighi di acquisizione dei dati, identificazione ed adeguata verifica della propria clientela. In ogni caso, infatti, il professionista dovrà continuare a svolgere gli adempimenti attualmente obbligatori regolarmente, il Registro costituirà semplicemente una fonte aggiuntiva rispetto a quelle attualmente a disposizione per la verifica della veridicità dei dati forniti dal cliente.
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